Descrizione
Descrizione: Per attività agrituristiche si intendono le attività di ricezione e ospitalità esercitate per almeno sessanta giorni l’anno dagli imprenditori agricoli, attraverso l’utilizzo delle strutture aziendali in connessione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento degli animali.Rientrano tra le attività agrituristiche; l’ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; la somministrazione di pasti e bevande (costituiti principalmente da prodotti di propria produzione o di aziende agricole regionali dotate di marchio IGP); la degustazione di prodotti aziendali, ivi compresa la mescita di vini di produzione; l’organizzazione di attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica ludico/sportiva.
Sono addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari, ai sensi dell’articolo 230-bis del codice civile, nonché i lavoratori dipendenti a tempo determinato, indeterminato e parziale. Tali addetti sono conside rati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale. E’ ammesso l’utilizzo di soggetti esterni all’impresa agricola per attività e servizi complementari all’agriturismo. Per attività complementari si intendono le attività occasionali di intrattenimento degli ospiti strettamente connesse alla valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio rurale, storico e artistico del territorio.
Rientrano fra le attività agrituristiche:
dare ospitalità in alloggi o in spazi aperti destinati alla sosta di campeggiatori;
somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri e da prodotti di aziende agricole della Regione e delle province confinanti, anche di un’altra Regione, ivi compresi i prodotti a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i prodotti tipici caratterizzati dai marchi di Denominazione di origine protetta (DOP) e di Indicazione geografica protetta (IGP) dal marchio collettivo d’area regionale “Prodotti di Puglia” e dai prodotti tradizionali agroalimentari regionali inseriti nell’elenco nazionale di cui al regolamento recante norme per l’individuazione dei prodotti tradizionali di cui all’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n.173,emanato con decreto ministeriale 8 settembre 1999, n. 350. Sono considerati di propria produzione i cibi e le bevande prodotti, lavorati e trasformati nell’azienda agricola, nonché quelli ricavati da materie prime dell’azienda agricola e ottenuti attraverso lavorazioni esterne;
organizzare degustazioni di prodotti aziendali, ivi inclusa la mescita di vini, ai sensi della legge 27 luglio 1999, n. 268 (Disciplina delle “strade del vino”);
organizzare, anche all’esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell’impresa, attività ricreative, culturali, enogastronomiche, didattiche e di pratica sportiva, nonché escursionistiche e di ippoturismo, anche avvalendosi di convenzioni con gli enti locali, finalizzate in particolare alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale.
Cosa fare:
Fotocopia documento di riconoscimento del dichiarante;
Copia del Permesso di Soggiorno (per i cittadini extracomunitari);
Copia provvedimento relativo all’iscrizione all’elenco regionale degli operatori agrituristici;
Planimetria dei locali a firma del tecnico abilitato;
Agibilità del locale o Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in materia edilizia;
Atto costitutivo (in caso di società);
Autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi morali e professionali di altri soggetti (solo in caso di società);
Fotocopia documento di riconoscimento dei soci (in caso di società);
Ricevuta dei diritti di segreteria/istruttoria (da allegare se previsti);
Dia Sanitaria (settore alimentare).
Pagamenti: Pago Pa